INTERPELLO N. 2/2009 Roma, 6 febbraio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Alla Associazione Bancaria Italiana (ABI) Piazza del Gesù 49 00186 Roma DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA Prot. 25/I/0001704 Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato professionalizzante – art. 49, comma 5 ter, D.Lgs. n. 276/2003 – rapporti di apprendistato in essere – applicabilità. L’Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di applicare il disposto dell’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 – recentemente introdotto dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) – anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina contenuta nel comma 5 o 5 bis dello stesso art. 49. Come noto, il nuovo comma 5 ter dell’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto un “canale parallelo” secondo il quale, sviluppando i ragionamenti della Corte Costituzionale contenuti nella sentenza n. 50/2005, in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera la disciplina di cui al comma 5 del medesimo articolo, relativa ai profili formativi declinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. In tal caso, infatti, il Legislatore assegna “integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali” la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante. Sul punto, fermi restando e rinviando ai chiarimenti già forniti da questo Ministero con risposta ad interpello n. 50/2008 e con circ. n. 27/2008, occorre dunque verificare la possibilità di applicare la nuova normativa anche con riferimento ai rapporti in essere, sorti sulla base dei diversi percorsi indicati dal Legislatore antecedentemente alle novità introdotte dal citato D.L. n. 112/2008. Al riguardo occorre anzitutto evidenziare che il Legislatore non pone come condizione essenziale che il contratto di apprendistato sia stipulato ab initio secondo la disciplina del comma 5 ter, limitandosi ad individuare un nuovo percorso – quello della formazione esclusivamente aziendale – per adempiere agli obblighi formativi propri di tale tipologia contrattuale. In altre parole è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso ma ciò non preclude che l’obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare anche nel corso del tempo. Evidentemente eventuali “nuove percorsi formativi” che il datore di lavoro sceglie di intraprendere, durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, non possono non incidere sul piano formativo individuale (PFI) che, come noto, costituisce parte integrante del contratto e viene elaborato all’inizio del rapporto di lavoro. Ciò, pertanto, comporta che lo stesso piano formativo, alla luce della scelta di applicare il comma 5 ter dell’art. 49, debba essere rimodulato e, evidentemente, sottoscritto dal lavoratore che acconsente di modificare il percorso formativo individuato all’inizio del rapporto. Nel considerare dunque ammissibile la scelta di modificare il piano formativo del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto inizialmente, applicando le nuove disposizioni previste dall’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, va tuttavia raccomandata la massima attenzione nel valutare l’incidenza della formazione già effettuata dall’apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione che lo stesso andrà a svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato comma 5 ter. Si raccomanda, in particolare, una valutazione che esuli da logiche di mero “calcolo matematico” circa le ore di formazione già effettuate – ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente – e garantisca invece l’effettivo “apprendimento” del lavoratore delle materie oggetto del PFI. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Paolo Pennesi) DP